Pubblicità sanitaria: cosa si può scrivere sul sito
Le regole in vigore, gli esempi di cosa è ammesso e di cosa espone a sanzioni.
Aggiornato il 12 ottobre
Il quadro normativo in due righe
Dal 2006 la pubblicità informativa dei professionisti è libera (D.L. 223/2006, cosiddetto decreto Bersani). Dal 2019, per le professioni sanitarie, può essere solo informativa: deve riguardare titoli, specializzazioni, attività, caratteristiche del servizio e prezzi, senza elementi promozionali o suggestivi (art. 1 c. 525 L. 145/2018). I codici deontologici dei singoli Ordini aggiungono regole di sobrietà e verificabilità.
Cosa puoi scrivere senza problemi
Sono ammessi senza riserve:
- Titoli di studio, specializzazioni, iscrizione all'Ordine o all'albo con numero.
- Attività e prestazioni, con descrizione, durata e prezzo (il tariffario è informazione, non promozione).
- Sedi, orari, modalità (in studio, online, a domicilio) e come prenotare.
- Il tuo metodo di lavoro e la tua formazione, raccontati in modo sobrio.
- Articoli informativi su salute e prevenzione, con il disclaimer che non sostituiscono la visita.
Cosa evitare
Espongono a richiami dell'Ordine e a sanzioni:
- Promesse di risultato o di guarigione («risolvi l'ansia in 5 sedute», «perdi 5 kg in un mese»).
- Testimonianze e recensioni di pazienti sul sito, foto «prima e dopo».
- Sconti a tempo, promozioni, «prima seduta gratis» presentata come offerta commerciale.
- Confronti con altri professionisti o affermazioni di superiorità.
- Termini che suggeriscono competenze mediche a chi non le ha (per esempio «cura» o «terapia» sul sito di un chinesiologo o di un personal trainer).
Casi particolari per professione
Psicologi: l'art. 40 del Codice Deontologico chiede informazioni veritiere e decorose; il titolo di psicoterapeuta si usa solo se si è iscritti nell'elenco. Nutrizionisti: l'Ordine dei Biologi vigila su promesse di dimagrimento e diete «miracolose». Osteopati, dietisti, logopedisti, podologi, igienisti dentali: albi presso l'Ordine TSRM e PSTRP, con le regole della pubblicità sanitaria. Chinesiologi: professione non sanitaria (L. 4/2013), quindi niente lessico medico e consenso esplicito per i dati sulla salute.
Come ti aiuta un sito già impostato per la professione
I testi di partenza di Esperti Salute Online sono scritti dentro queste regole, per ogni professione: servizi descritti in modo informativo, tariffario senza offerte, domande frequenti sobrie, disclaimer sugli articoli, note legali con iscrizione all'albo. Tu li personalizzi sapendo che il perimetro è quello giusto.
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